Art. 5.
(Personale del Servizio).

      1. Al Servizio sono addetti non più di centocinquanta dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato su proposta del Servizio medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto è emanato entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il Servizio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nel numero massimo di trenta unità. Il Servizio può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.